La presente legge e' altresi' applicabile quando le parti l'abbiano prescelta come legge del contratto in quanto essa non contrasti con le norme imperative che sarebbero applicabili ove i contraenti non avessero prescelto la legge uniforme indipendentemente dalla circostanza che le parti stesse abbiano o meno il centro dei propri affari, o la residenza abituale, nel territorio di Stati diversi e che detti Stati siano o meno parti alla Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art4 · fonte su Normattiva