1. La presente legge non si applica alle vendite di:
- a)valori mobiliari, titoli di credito e monete;
- b)navi destinate alla navigazione marittima ed interna e aeromobili registrati o da registrare;
- c)energia elettrica;
- d)giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata. 2. Essa non deroga alle norme di carattere imperativo previste dalla legge nazionale ai fini della protezione del compratore, nelle vendite a rate.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
