1. La presente legge non si applica alle vendite di:

  • a)valori mobiliari, titoli di credito e monete;
  • b)navi destinate alla navigazione marittima ed interna e aeromobili registrati o da registrare;
  • c)energia elettrica;
  • d)giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata. 2. Essa non deroga alle norme di carattere imperativo previste dalla legge nazionale ai fini della protezione del compratore, nelle vendite a rate.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art5 · fonte su Normattiva