1. Con la risoluzione del contratto, le parti contraenti sono liberate dalle rispettive obbligazioni; senza pregiudizio dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno. 2. La parte che ha adempiuto totalmente o parzialmente il contratto puo' domandare la restituzione di cio' che ha prestato. Se entrambe le parti hanno diritto di domandare la restituzione, questa deve effettuarsi simultaneamente.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art78 · fonte su Normattiva