1. Con la risoluzione del contratto, le parti contraenti sono liberate dalle rispettive obbligazioni; senza pregiudizio dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno. 2. La parte che ha adempiuto totalmente o parzialmente il contratto puo' domandare la restituzione di cio' che ha prestato. Se entrambe le parti hanno diritto di domandare la restituzione, questa deve effettuarsi simultaneamente.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
