1. Se la messa a disposizione della cosa e' ritardata in conseguenza d'inadempimento delle obbligazioni del compratore, i rischi sono trasferiti al compratore a decorrere dall'ultima data in cui, se non si fosse verificato l'inadempimento, la messa a disposizione avrebbe potuto essere effettuata conformemente al contratto. 2. Se la vendita ha per oggetto cose di genere, il ritardo da parte del compratore non produce il trasferimento del rischio a suo carico a meno che il venditore non abbia messo da parte cose manifestamente riservate per l'esecuzione del contratto ed abbia spedito un avviso al compratore stesso per informarlo di cio'. 3. Quando le cose di genere sono di natura tale da non consentire al venditore di accantonarne una parte in attesa che il compratore ne riceva la consegna, bastera' che il venditore abbia compiuto tutti gli atti necessari a dare al compratore la possibilita' di ricevere la consegna.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art98 · fonte su Normattiva