1. I rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna della cosa effettuata alle condizioni previste dal contratto o dalla presente legge. 2. Ove sia stata consegnata cosa non conforme al contratto, i rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna effettuata alle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge, a prescindere dalla non conformita' della cosa, se il compratore non ha ne' dichiarato la risoluzione del contratto ne' richiesto la sostituzione della cosa.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
