1. I rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna della cosa effettuata alle condizioni previste dal contratto o dalla presente legge. 2. Ove sia stata consegnata cosa non conforme al contratto, i rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna effettuata alle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge, a prescindere dalla non conformita' della cosa, se il compratore non ha ne' dichiarato la risoluzione del contratto ne' richiesto la sostituzione della cosa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art97 · fonte su Normattiva