Qualora la Norvegia faccia uso di tale facolta', s'applicheranno le seguenti disposizioni:

  • a)non e' richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile all'importazione in Norvegia di merci originarie dello Svalbard e da esso provenienti;
  • b)le attuali esportazioni dello Svalbard sono rappresentate unicamente dal carbone e non sollevano alcun problema sul piano concreto. Qualora tale situazione dovesse essere modificata, particolarmente in seguito a decisioni che potrebbero essere prese nell'ambito delle politiche comuni, le istituzioni della Comunita' riesamineranno il problema per tener conto delle conseguenze che una siffatta modifica potrebbe comportare sul regime applicabile alle importazioni provenienti dallo Svalbard;
  • c)le merci importate in Norvegia sotto il regime di cui alla lettera a) non possono essere considerate in libera pratica in tale Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE quando esse sono riesportate in un altro Stato membro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-5-art2 · fonte su Normattiva