'ingresso, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Spagna e di quelli spagnoli in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;83~accordo-art17 · fonte su Normattiva