[1]delle leggi e dei regolamenti

[2]1. I privilegi, le immunita', le agevolazioni e le prerogative previste agli articoli da 13 a 17 del presente Accordo sono concesse alle persone interessate, non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che esse svolgono presso il Tribunale, 2. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunita', tutte le persone di cui agli articoli da 13 a 17 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte in cui soggiornano per esigenze di servizio, o dei paesi che attraversano per lo stesso motivo. Esse hanno altresi' l'obbligo di non immischiarsi negli affari interni di detto Stato.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art19 · fonte su Normattiva