[1]' di spostamento

[2]Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro tipo e' applicata al libero spostamento dei membri del Tribunale o delle altre persone di cui agli articoli da 13 a 17 che si recano presso la sede del Tribunale o in qualsiasi altro luogo in cui il Tribunale ha sede o esercita in altro modo le sue funzioni, o ne ritornano.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art22 · fonte su Normattiva