[1]' di spostamento
[2]Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro tipo e' applicata al libero spostamento dei membri del Tribunale o delle altre persone di cui agli articoli da 13 a 17 che si recano presso la sede del Tribunale o in qualsiasi altro luogo in cui il Tribunale ha sede o esercita in altro modo le sue funzioni, o ne ritornano.
Testo vigente dal 13 marzo 2006
