Art. 7 (Protocollo 7)
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
- a)dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b)dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
