[1]1. Il personale dell'ICRANET potra' scegliere per la sicurezza sociale e assicurazione malattia di:

  • a)aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET;
  • b)aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto dall'ICRANET;
  • c)aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana secondo modalita' concordate dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le competenti autorita' italiane.

[2]2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) l'ICRANET sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o a suo nome, al proprio personale. 3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorita' italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva modifica.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art14 · fonte su Normattiva