[1]SICUREZZA SOCIALE

[2]1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, il Personale del TUB e' iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB. 2. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento e' iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB. Tale personale non e' invece iscritto ne' e' coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB, ed e' iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o nello Stato membro di rispettiva cittadinanza. 3. Il TUB e' esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art14 · fonte su Normattiva