[1]discriminazione

[2]Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attivita' di lavoro dipendente diversa o piu' onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, ne' essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~accordo-art4 · fonte su Normattiva