In base ad intese fra le Parti contraenti, delegazioni tecniche dei Ministeri della marina mercantile dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati ed accertare che detti traffici siano conformi ai principi della libera navigazione mercantile riaffermati con la presente convenzione.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
