In base ad intese fra le Parti contraenti, delegazioni tecniche dei Ministeri della marina mercantile dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati ed accertare che detti traffici siano conformi ai principi della libera navigazione mercantile riaffermati con la presente convenzione.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art14 · fonte su Normattiva