Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti contraenti stabilite con la presente convenzione in materia di navigazione non si estendono:

  • a)al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte e la navigazione interna;
  • b)all'esercizio della pesca marittima;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)ai privilegi concessi alle societa' per gli sports nautici;
  • e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali, ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art15 · fonte su Normattiva