Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti contraenti stabilite con la presente convenzione in materia di navigazione non si estendono:
- a)al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte e la navigazione interna;
- b)all'esercizio della pesca marittima;
- c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
- d)ai privilegi concessi alle societa' per gli sports nautici;
- e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali, ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
- f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
