[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni con le seguenti modificazioni:

[8]Il 2° comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:

[9]«Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o delle sezione di Corte di appello in cui e' istituito tribunale per i minorenni, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18».

[10]All'articolo 12, 1° comma, le parole: «ogni quinquennio» sono sostituite dalla altre: «ogni triennio».

[11]Il 1° comma dell'articolo 32 e' sostituito dal seguente:

[12]«Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potesta' o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223; 233, 271 e 279 del Codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore eta' preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso Codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del Codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36».

[13]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque Spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 27 maggio 1935 - Anno XIII

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]Mussolini - Solmi - Di Revel

[17]Visto il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 12 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-05-27;835~art1 · fonte del testo

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