Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel procedimento in cui si discute della capacità mentale di un soggetto non può essere escluso il diritto di difesa di costui e neppure in sede di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado. Ciò è stato affermato il relazione a procedimenti aventi ad oggetto misure definitive (sent. 74 del 1968) e deve ribadirsi in relazione a procedimenti aventi ad oggetto misure provvisorie, il cui carattere temporaneo non esclude sia coinvolto un bene fondamentale dell'interessato, specificamente garantito dall'art. 13 Cost.. È pertanto costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 24 Cost., l'art. 2 della legge 14-2-1904, n.36 sui manicomi e sugli alienati limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al Pretore, nonché innanzi al Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del Pretore.
Art. 2 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati
Costituisce giudizio valido a provocare un processo di legittimità costituzionale quello previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 sul ricovero degli alienati.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico - sollevata in quanto si dubita che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa - avendo la Corte, con sent. n. 223 del 1976, già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma di detto articolo, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché davanti al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.
Art. 32 cost. · Art. 2 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati · Art. 1 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1978 al 22 dicembre 2008. 6 parole tolte, 17 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 13 MAGGIO 1978 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 180 aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art2 · fonte del testo
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