[1]ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO E UNA COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kirghizistan nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO CONTO delle disparita' economiche e sociali tra la Comunita' e la Repubblica del Kirghizistan, paese in via di sviluppo e senza sbocco sul mare, RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparita' grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kirghisa, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kirghizistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche; - sostenere le iniziative prese dal Kirghizistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato; - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;

[2]- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale;

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art1 · fonte su Normattiva