Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art3 · fonte su Normattiva