Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione e' tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica del Kirghizistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. La cooperazione comprende, tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo: - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art56 · fonte su Normattiva