[1]CONVENZIONE

[2]TRA

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]E

[5]IL GOVERNO DI BARBADOS per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

[6]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue:

[7]Art. l.

[8]Soggetti

[9]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84~art1 · fonte su Normattiva