[1]Imposte considerate
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)l'imposta sul reddito delle societa';
- 3)l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
- b)per quanto concerne Barbados: (i) l'imposta sui reddito (compresa l'imposta sul reddito derivante da premi assicurativi); (ii) l'imposta sul reddito delle societa' (compresa l'imposta sugli utili della sede succursale), e (iii) l'imposta sul reddito derivante da operazioni petrolifere (qui di seguito indicate quali «imposta barbadiana»). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 14 giugno 2017
