[1]Pensioni

[2]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito non e' assoggettato ad imposizione in relazione a detti redditi nello Stato del quale egli e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84~art18 · fonte su Normattiva