1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorche' il beneficiario dei redditi non e' assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" indica i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformita' con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;92~art18 · fonte su Normattiva