[1]Disposizioni varie
[2]1. I benefici della presente Convenzione non si applicano ad una persona che ha diritto ad un'agevolazione fiscale in virtu' di uno speciale regime fiscale vigente in uno degli Stati contraenti. 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti decidono di comune accordo se un regime costituisce un regime speciale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alla legislazione di natura identica o sostanzialmente analoga, in aggiunta o in sostituzione di tale regime speciale, emanata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. 4. Allorche', ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta in uno Stato contraente e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, una persona fisica, in relazione allo stesso reddito, e' assoggettato ad imposta con riferimento all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e non con riferimento all'ammontare complessivo, l'agevolazione concessa ai sensi della presente Convenzione nel primo Stato si applichera' soltanto alla parte di reddito che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato. 5. Resta inteso che con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 e al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 giugno 2017
