[1]:
[2]Il testo in lingua italiana rettificato della Convenzione e del relativo Protocollo e' il seguente:
[3]TITOLO
[4]Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
[5]ARTICOLO 2 (Imposte Considerate,
[6]Paragrafo 1
[7]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
[8]Paragrafo 3
[9]3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (di seguito indicate quali "imposta italiana") (b) per quanto concerne il Qatar: - l'imposta sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta qatarina").
[10]Paragrafo 4
[11]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
[12]ARTICOLO 3 (Definizioni generali)
[13]Paragrafo 1
[14]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
- b)il termine "Qatar" designa il suo territorio, le acque interne, il mare territoriale, inclusi il fondo e il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranita' ed i propri diritti sovrani in conformita' del diritto internazionale e della legislazione qatarina; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) nel caso dell'Italia: il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) nel caso del Qatar: il Ministero delle Finanze, dell'Economia e del Commercio. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
[15]ARTICOLO 4 (Residenti)
[16]Paragrafo 2
[17]2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
[18]ARTICOLO 5 (Stabile Organizzazione)
[19]Paragrafo 2
[20]2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una fattoria; (g) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi;
[21]Paragrafo 5
[22]5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
[23]ARTICOLO 6 (Redditi Immobiliari)
[24]Paragrafo 2
[25]2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
[26]ARTICOLO 7 (Utili delle Imprese)
[27]Paragrafo 5
[28]5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.
[29]Paragrafo 6
[30]6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
[31]ARTICOLO 8 (Navigazione Marittima ed Aerea)
[32]Paragrafo 4
[33]4. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano parimenti alla Gulf Air, ma soltanto per quella parte di utili corrispondente alla partecipazione detenuta dallo Stato del Qatar nella suddetta compagnia.
[34]ARTICOLO 9 (Imprese Associate)
[35]Paragrafo 1
[36]1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
[37]Paragrafo 2
[38]2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato, se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole prevista dall'articolo 25 della presente Convenzione.
[39]ARTICOLO 10 (Dividendi)
[40]Paragrafo 2
[41]2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
[42]Paragrafo 4
[43]4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
[44]ARTICOLO 11 (Interessi)
[45]Paragrafo 5
[46]5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
[47]ARTICOLO 12 (Canoni)
[48]Paragrafo 3
[49]3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi incluso il software, le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
[50]Paragrafo 4
[51]4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
[52]Paragrafo 5
[53]5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
[54]ARTICOLO 13 (Utili di Capitale)
[55]Paragrafo 1
[56]1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
[57]Paragrafo 2
[58]2. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
[59]ARTICOLO 14 (Professioni Indipendenti)
[60]Paragrafo 1
[61]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
[62]ARTICOLO 15 (Lavoro Subordinato)
[63]Paragrafo 3
[64]3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
[65]ARTICOLO 16 (Compensi e Gettoni di presenza)
[66]I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
[67]ARTICOLO 17 (Artisti e Sportivi)
[68]Paragrafo 2
[69]2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
[70]Paragrafo 3
[71]3. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti da imposta in detto altro Stato se il soggiorno in detto altro Stato e' finanziato totalmente o prevalentemente con fondi pubblici del primo Stato contraente, di una sua suddivisone politica o di un suo ente locale, o se si svolge nel quadro di un accordo culturale o di un'intesa tra i Governi degli Stati contraenti.
[72]ARTICOLO 18 (Pensioni)
[73]Paragrafo 1
[74]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.
[75]Paragrafo 2
[76]2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili in detto Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
[77]ARTICOLO 19 (Funzioni Pubbliche)
[78]Paragrafo 2
[79]2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.
[80]Paragrafo 3
[81]3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
[82]ARTICOLO 20 (Professori insegnanti e ricercatori)
[83]Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
[84]ARTICOLO 21 (Studenti e Apprendisti)
[85]1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Le remunerazioni che lo studente o apprendista, a seconda del caso, riceve in corrispettivo di servizi resi nell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato per un periodo di 4 anni, a condizione che tali servizi siano collegati alla sua istruzione, mantenimento o formazione professionale.
[86]ARTICOLO 22 (Altri Redditi)
[87]Paragrafo 1
[88]1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.
[89]Paragrafo 2
[90]2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione
[91]ARTICOLO 23 (Eliminazione della Doppia Imposizione)
[92]Paragrafo 1
[93]1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Qatar, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Qatar, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
[94]Paragrafo 2
[95]2. Per quanto concerne il Qatar: Se un residente del Qatar ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Qatar ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente un ammontare pari all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, a condizione che tale detrazione non ecceda la quota dell'imposta, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che e' attribuibile al reddito conseguito in Italia.
[96]Paragrafo 3
[97]3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora l'imposta sugli utili delle imprese proveniente da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo per promuovere lo sviluppo economico e sociale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 35 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della presente Convenzione.
[98]ARTICOLO 24 (Non discriminazione)
[99]Paragrafo 1
[100]1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
[101]Paragrafo 6
[102]6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
[103]ARTICOLO 25 (Procedura amichevole)
[104]Paragrafo 4
[105]4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di giungere ad un accordo, cosi' come indicato nei paragrafi precedenti. Le autorita' competenti metteranno a punto, per mezzo di consultazioni, adeguate procedure, condizioni, modalita' e tecniche bilaterali per l'applicazione della procedura amichevole prevista nei precedenti paragrafi del presente articolo.
[106]ARTICOLO 26 (Scambio di Informazioni)
[107]Paragrafo 1
[108]1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al primo periodo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
[109]Paragrafo 2, lett. (c)
[110](c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, di affari, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
[111]ARTICOLO 27 (Agenti diplomatici e Funzionari consolari)
[112]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
[113]ARTICOLO 28 (Rimborsi)
[114]Paragrafo 1
[115]1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
[116]Paragrafo 3
[117]3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente Articolo.
[118]ARTICOLO 29 (Limitazione dei benefici)
[119]1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potra' beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente e' stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi Principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, e' stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
[120]ARTICOLO 30 (Entrata in vigore)
[121]Paragrafo 3
[122]3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione dovranno essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.
[123]Articolo 31 (Denuncia)
[124]Formula di chiusura
[125]FATTO a........, il.......... 20.., in duplice originale, nelle lingue italiana, araba e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarra' il testo inglese.
[126]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
[127]Paragrafo 2
[128]2. Per quanto concerne ulteriormente il paragrafo 3 dell'articolo 7, nella determinazione delle spese ammesse in deduzione, saranno prese in considerazione anche le spese generali di amministrazione, ivi comprese le spese effettive dirette sostenute ed una ragionevole quota delle spese generali indirette sostenute dalla sede centrale. L'espressione "una ragionevole quota" indica, nel caso del Qatar, una percentuale non superiore al 3% del reddito lordo, determinato sulla base della legislazione attualmente in vigore nello Stato del Qatar.
[129]Paragrafo 5
[130]5. Per quanto concerne l'articolo 15, le remunerazioni percepite da un dipendente di una compagnia aerea o di una societa' di navigazione che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente ed e' presente nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ma se detto dipendente non e' residente di uno degli Stati contraenti ed esiste una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e lo Stato di cui detto dipendente e' residente, sara' assoggettato ad imposizione in conformita' delle disposizioni di detta Convenzione.
[131]Paragrafo 6
[132]6. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale del Qatar dello Stato del Qatar e all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) o ad istituti qatarini analoghi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
[133]Paragrafo 8
[134]8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte di entrambi gli Stati contraenti delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.
[135]Formula di chiusura
[136]FATTO a........., il.........., in duplice originale, nelle lingue italiana, araba e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarra' il testo inglese.
[137]"
Testo vigente dal 28 luglio 2010
