[1]Navigazione marittima ed aerea
[2]1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e dal noleggio di contenitori e relative attrezzature che sono occasionali rispetto all'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave o il battello. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Testo vigente dal 14 giugno 2017
