Ai fini della presente Convenzione:
- a)l'espressione «branche di attivita' economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
- b)il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
- c)l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
- d)il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorita' competenti hanno conferito forza di legge;
- e)il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermita'; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Testo vigente dal 3 luglio 2023
