Ai fini della presente Convenzione:

  • a)l'espressione «branche di attivita' economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
  • b)il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
  • c)l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
  • d)il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorita' competenti hanno conferito forza di legge;
  • e)il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermita'; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art3 · fonte su Normattiva