1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attivita' economica coperte. 2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l'applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione da presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art2 · fonte su Normattiva