L'autorita' competente dovra', per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alle prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative interessate, stabilire e riesaminare periodicamente le regole e procedure volte a:

  • a)la registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionale e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale;
  • b)la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, quando appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni durante il tragitto e degli altri casi di malattia di cui si sospetta l'origine professionale.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~protocollo-155-art2 · fonte su Normattiva