1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovra', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorita' e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione. 2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art15 · fonte su Normattiva