[1]Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954

[3]EINAUDI

[4]SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo vigente dal 18 settembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~approvazione-art2 · fonte del testo