Art. 2 (Approvazione)
[1]Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
[3]EINAUDI
[4]SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Testo vigente dal 18 settembre 1954
