Il presente Accordo viene concluso senza limitazione di tempo e restera' in vigore fino alla sua denuncia da una delle due Alte Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' di aver vigore dopo sei mesi dalla notifica della denuncia; tuttavia le facilitazioni conferite agli Istituti di cultura di cui agli articoli dall'1 al 4 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art17 · fonte del testo