Il presente Accordo viene concluso senza limitazione di tempo e restera' in vigore fino alla sua denuncia da una delle due Alte Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' di aver vigore dopo sei mesi dalla notifica della denuncia; tuttavia le facilitazioni conferite agli Istituti di cultura di cui agli articoli dall'1 al 4 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.
Testo vigente dal 18 settembre 1954
