Art. 11 (Accordo)
Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
