Art. 26 — Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o autorita' comprese quelle giudiziarie diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonche' alle decisioni di ricorsi o di procedimenti penali relativi a dette imposte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
- a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro contraente;
- b)di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
- c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 15 dicembre 1980
