Art. 19 — Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati
I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attivita' svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonche' in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.
Testo vigente dal 13 luglio 2009
