capo II — ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
- Art. 5 — Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA
- Art. 6 — Definizioni
- Art. 7 — Attività della banca dati nazionale del DNA
- Art. 8 — Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA
- Art. 9 — Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA
- Art. 10 — Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali
- Art. 11 — Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA
- Art. 12 — Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni
- Art. 13 — Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici
- Art. 14 — Sanzioni
- Art. 15 — Istituzioni di garanzia
- Art. 16 — Regolamenti di attuazione
- Art. 17 — Norme transitorie
- Art. 18 — Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
- Art. 19 — Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati