La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
- a)raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
- b)raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c)raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d)raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
Testo vigente dal 13 luglio 2009
