Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art21 · fonte su Normattiva