1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente. 2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~art21 · fonte su Normattiva