(1) I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione. (2) La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere eseguita in questo altro Stato contraente con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilita' familiari. (3) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente. (4) Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione. (5) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art24 · fonte su Normattiva