(1) Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o ad Autorita' diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. (2) In nessun caso le disposizioni del paragrafo (1) possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
