[1]Assistenza spontanea
[2]Le Autorita' competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili. In tale caso, i motivi per cui vengono trasmessi i dati sono specificati dalla Parte trasmittente.
Testo vigente dal 16 giugno 2017
