Art. 13 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni
[2]1. Per il tramite delle Autorita' Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorita' competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:
- a)di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;
- b)di avviare procedimenti penali;
- c)di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 2. La Parte che fornisce le informazioni puo', in conformita' alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria e' obbligata al rispetto di tali condizioni.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
