Art. 3 (Convenzione n. 149)
1. Le esigenze di base in materia d'insegnamento e formazione del personale infermieristico ed il controllo di questo insegnamento e di questa formazione saranno previsti dalla legislazione nazionale o dall'autorita' o dagli organismi professionali competenti a tale scopo abilitati dalla legislazione nazionale. 2. L'insegnamento e la formazione del personale infermieristico saranno coordinati con l'insegnamento e la formazione dati agli altri lavoratori nel settore della sanita'.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
