Art. 2 (Convenzione n. 149)
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovra', secondo metodi adatti alle condizioni nazionali, elaborare e mettere in atto una politica dei servizi e del personale infermieristico che, nel quadro di una programmazione generale della sanita' se esiste tenda a garantire quantitativamente e qualitativamente le cure paramediche necessarie a portare la popolazione al piu' alto livello possibile di salute, tenuto conto nel loro insieme delle risorse disponibili per la salute. 2. In particolare, egli prendera' le misure necessarie per assicurare al personale infermieristico:
- a)educazione e formazione adatte all'esercizio delle sue funzioni;
- b)condizioni d'impiego e di lavoro, incluse prospettive di carriera e remunerazione, che possano attirare e trattenere il personale nella professione. 3. La politica considerata al paragrafo 1, suindicato, sara' elaborata d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la' ove tali organizzazioni esistono. 4. Detta politica sara' coordinata con le politiche concernenti gli altri aspetti della sanita' e gli altri lavoratori nel settore della sanita', d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
