Art. 16 (Convenzione n. 150)
Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e esaminera' l'opportunita' di inserire all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
