Art. 15 (Convenzione n. 150)
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e gli atti di denuncia che egli avra' registrati in base agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
