Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, cosi' come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759".

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;863~art3 · fonte su Normattiva