Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, cosi' come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759".
Testo vigente dal 31 dicembre 1976
