L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e' sostituito dai seguenti: "Art. 1. - Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale ed estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento e' punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati. Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, e' punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilita' valutarie o attivita' illecitamente procurate. Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con la pena prevista nei commi precedenti. La pena e' aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato e' di tre o piu', ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito. La pena e' aumentata sino al doppio se, per il documento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravita'. Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilita' o attivita' non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena e' della multa dalla meta' al triplo del valore medesimo. Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato e' equiparato a tutti gli effetti a quello consumato. In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto. Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilita' o attivita' costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto e' punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti. Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalita' italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilita' ed attivita' ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo. Art. 1-bis. - Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attivita' costituite in Italia come appartenenti a non residenti, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni".

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 180/1984

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1984

    È inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689 e dallo stesso art. 1, ultimo comma, D. L. 4 marzo 1976 n. 31, nel testo sostituito dall'art. 2 L. 23 dicembre 1976 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159 · Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1985

    Questione infondata
    23 gennaio 1985

    Lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria. Non è censurabile, sotto tale profilo, la norma che commina la medesima pena per chi acquista e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero disponibilità valutarie, essendo le due ipotesi delittuose sostanzialmente identiche, sotto il profilo del danno sociale, perché in entrambe viene in rilievo il possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano Cambi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, D.L. 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 legge 8 ottobre 1976, n. 689 e, infine, sostituito dall'art. 2 legge 23 dicembre 1976, n. 863). - S. nn. 72/1980 e 103/1982; O. n. 270/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-12-23;863~art2 · fonte su Normattiva